riconoscimento nell'ordinamento italiano delle persone
giuridiche straniere
Cass. 16.11.2000, n. 14870
Per il riconoscimento
nell'ordinamento italiano di una persona giuridica straniera non è necessario
che essa sia strutturalmente o funzionalmente conforme alle persone giuridiche
di diritto interno, ma è sufficiente che sia riconosciuta dal suo ordinamento
di origine, né osta che sia costituita da un solo fondatore, come del resto
avviene per le fondazioni di diritto interno.
Pertanto le "Anstalts"
o "Anstalten" del Liechtenstein, in quanto persone giuridiche per
l'ordinamento di detto Principato, che le disciplina negli artt. 534 - 551 del
DPGR, sono tali anche per l'ordinamento italiano, ai sensi del previgente art.
16 delle disposizioni sulla legge in generale, se applicabile ratione
temporis, secondo il quale le persone straniere, fisiche o giuridiche,
erano ammesse al godimento dei medesimi diritti civili attribuiti ai cittadini,
a condizione di reciprocità e purché assenti contrarie disposizioni contenute
in leggi speciali, o contrasto con l'ordine pubblico internazionale, o limiti
contemplati dall'art. 31 delle predette disposizioni.