riconoscimento nell'ordinamento italiano delle persone giuridiche straniere


Cass. 16.11.2000, n.  14870

Per il riconoscimento nell'ordinamento italiano di una persona giuridica straniera non è necessario che essa sia strutturalmente o funzionalmente conforme alle persone giuridiche di diritto interno, ma è sufficiente che sia riconosciuta dal suo ordinamento di origine, né osta che sia costituita da un solo fondatore, come del resto avviene per le fondazioni di diritto interno.

Pertanto le "Anstalts" o "Anstalten" del Liechtenstein, in quanto persone giuridiche per l'ordinamento di detto Principato, che le disciplina negli artt. 534 - 551 del DPGR, sono tali anche per l'ordinamento italiano, ai sensi del previgente art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, se applicabile ratione temporis, secondo il quale le persone straniere, fisiche o giuridiche, erano ammesse al godimento dei medesimi diritti civili attribuiti ai cittadini, a condizione di reciprocità e purché assenti contrarie disposizioni contenute in leggi speciali, o contrasto con l'ordine pubblico internazionale, o limiti contemplati dall'art. 31 delle predette disposizioni.